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Regolamento di Istituto


Art. 1 – Libertà di espressione

1.1 Bacheca alunni

Gli studenti, come le altre componenti della comunità scolastica, hanno facoltà di manifestare il proprio pensiero con la parola e gli scritti e possono, nell’ambito dell’istituto e negli spazi approvati e a ciò riservati, esporre i fogli, i cartelli e gli avvisi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile. L’uso degli spazi disponibili deve salvaguardare il diritto di tutte le componenti, in modo da garantire il pluralismo delle espressioni. Tali fogli, cartelli, avvisi, manifesti ecc. devono portare la data e la firma leggibile di chi li espone e sono affissi sotto la responsabilità di chi li affigge. Uno dei delegati degli studenti nel Consiglio di Istituto provvederà a siglare il documento da affiggere. Il Dirigente scolastico può tuttavia disporre che sia tolto dall’albo un documento che egli giudichi incompatibile con le norme del presente Regolamento o con le norme e le esigenze formative e democratiche della scuola. In tal caso, il responsabile degli studenti può appellarsi all’organo di garanzia.

È vietata la distribuzione di volantini, giornali, manifesti e stampati in genere all’interno dell’istituto senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.

1.2 Bacheca genitori

I genitori hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero con le parole e gli scritti e possono, nell’ambito dell’Istituto e negli spazi a ciò riservati, esporre i fogli, i cartelli e gli avvisi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile. Per l’esposizione di tali fogli, avvisi, manifesti, ecc. valgono le stesse indicazioni dell’ultimo capoverso del precedente comma.

Art. 2 – Libertà di assemblea degli studenti

2.1 Disciplina sullo svolgimento delle assemblee

La scuola garantisce e disciplina l’esercizio del diritto di associazione al suo interno, nonché il diritto degli studenti singoli o associati a svolgere iniziative all’interno dell’istituto, anche attraverso la concessione d’uso dei locali.

Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali d’istituto possono articolarsi in assemblee di corsi o di classi parallele. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco, che ha la possibilità di richiedere riunioni fuori dell’orario delle lezioni. È consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto e, per ciascuna classe, di un’Assemblea di Classe al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata la prima e di due ore la seconda.

Di ciascuna assemblea deve essere sempre redatto un regolare verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell’assemblea. Il Dirigente scolastico ha il potere di intervenire nel caso di violazione del regolamento o nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. Se l’assemblea viene sospesa prima del termine delle lezioni, gli studenti sono tenuti a riprendere regolarmente le lezioni.

2.2 Assemblea di classe

L’assemblea di Classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. L’insegnante in servizio è tenuto ad esercitare la normale vigilanza durante le assemblee di classe.

2.3 Assemblea di Istituto

Per il proprio funzionamento l’assemblea di Istituto deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d’Istituto. L’Assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di Istituto o del 10% degli studenti. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente scolastico. Tale richiesta deve essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo, salvo casi straordinari.

Il comitato studentesco, ove costituito, o il presidente eletto dall’assemblea garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Alle Assemblee di Istituto svolte durante le lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta al Dirigente la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo o anche per incontri tra rappresentanti di classe. Non possono aver luogo assembleenell’ultimo mese di lezione. All’Assemblea di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico od un suo delegato che vigilano sull’ordinato svolgimento, gli insegnanti in servizio e quelli che lo desiderano, i quali possono prendere la parola nel corso dell’assemblea, se richiesto dagli studenti.

Gli studenti eletti come rappresentanti di classe possono inoltre costituire un Comitato degli Studenti dell’Istituto, presieduto da un rappresentante nel Consiglio di Istituto. Le riunioni di detto Comitato si svolgono al di fuori dell’orario di lezione. Il Dirigente scolastico può presenziare alle riunioni. Il Comitato potrà riunirsi nei locali della scuola previa domanda scritta, inoltrata dallo studente rappresentante del Consiglio d’Istituto eletto suo presidente e fatta pervenire almeno cinque giorni prima, al Dirigente e al Consiglio di Istituto. Della seduta deve essere redatto un verbale da far pervenire al Dirigente scolastico entro il secondo giorno consecutivo a quello in cui la riunione si è tenuta.

2.4 Formazione autonoma di gruppi di studio.

I gruppi di studio fuori dall’orario scolastico possono svolgersi con la necessaria assistenza e/o partecipazione del personale docente e non docente disponibile. La scuola mette a disposizione degli alunni, nei giorni di apertura della scuola, un’aula per lo svolgimento di attività parascolastiche. Su richiesta degli interessati, altre aule potranno essere messe a disposizione per gruppi di studio. La richiesta delle aule deve essere avanzata a cura dei rappresentanti degli studenti, che formuleranno un calendario delle attività dei gruppi di studio, da presentare al Dirigente scolastico per motivi organizzativi. Occorre l’indicazione nominativa di un docente responsabile e del numero dei partecipanti previsti per ogni gruppo; i gruppi possono accedere alle aule loro assegnate soltanto in presenza dei responsabili. L’assegnazione delle aule sarà subordinata all’indispensabile servizio di pulizia e manutenzione dei locali. Nel caso di richieste di gruppi di studio che prevedano la presenza di esperti esterni alla scuola, è necessaria la delibera del Consiglio di Istituto, previo consenso del Dirigente. Al termine di ciascun incontro, i partecipanti devono provvedere al riordino o riassetto delle aule utilizzate. Il decoro dell’ambiente e la conservazione delle sue suppellettili sono affidate alla cura ed alla responsabilità degli utenti che ne rispondono singolarmente.

Art. 3 – Libertà di assemblea dei genitori

3.1 Assemblee di Classe.

È possibile richiedere delle assemblee di classe, aperte a tutti i genitori, presentando al Dirigente scolastico le relative domande almeno una settimana prima della data prevista, indicando il giorno, l’orario e l’ordine del giorno della riunione. Le domande devono essere firmate dai genitori rappresentanti di classe o dalla maggioranza dei genitori della classe. Ottenuta l’autorizzazione, i richiedenti comunicheranno ai restanti genitori la data, l’orario e l’ordine di giorno concordati. Alle Assemblee di classe possono partecipare, su richiesta dei genitori, il Dirigente scolastico, i docenti e gli studenti della classe. Ai Consigli di Classe partecipano i genitori eletti come rappresentanti di classe, con possibilità di apertura agli altri genitori. La seduta del Consiglio di Classe relativa ai libri di testo è aperta alla presenza di tutti i genitori.

3.2 Assemblea di Istituto.

L’Assemblea di Istituto nei locali della scuola è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del Comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano 200 genitori. La data e l’orario di convocazione di ciascuna assemblea devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico, sentita la giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori dall’orario delle lezioni. L’assemblea dei genitori per il proprio funzionamento deve dotarsi di un regolamento, che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. All’Assemblea di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e gli insegnanti dell’istituto.

I genitori eletti come rappresentanti di classe possono inoltre costituire un Comitato dei Genitori dell’Istituto, presieduto dal Presidente del Consiglio di Istituto, che si darà un proprio regolamento. Alle sedute del Comitato possono partecipare tutti i genitori interessati; esso potrà riunirsi nei locali della scuola, previa domanda scritta fatta pervenire almeno cinque giorni prima al Dirigente.

Art. 4 – Comportamento corretto degli studenti

Gli studenti devono mantenere un comportamento in classe adeguato all’ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano. Analogo corretto comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola oppure alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all’edificio scolastico.

Sono tenuti a mantenere un comportamento corretto sia nelle ore di lezione che durante gli intervalli, in cui possono uscire dalle aule e sostare nei corridoi, nell’atrio della scuola e negli spazi all’aperto a ciò destinati, ma non possono usare motorini e biciclette nei cortili del complesso scolastico né uscire dal perimetro della scuola.

Sono tenuti inoltre ad osservare, come anche le altre componenti e i genitori ammessi nell’edificio, le norme vigenti sul divieto di fumare.

Durante l’orario di lezione i telefoni cellulari dovranno essere spenti e riposti in cartella.

Durante le lezioni di educazione fisica, gli studenti sono invitati a riporre i valori negli appositi armadietti chiusi a chiave.

Art. 5 -Corretto uso delle strutture scolastiche

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Ogni studente è tenuto a conservare con cura il proprio posto di lavoro e gli arredi presenti in aula e in tutti i luoghi in cui si svolge l’attività scolastica.

Le attrezzature della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche, nei limiti della disponibilità del personale responsabile. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari e penali. Qualora risulti impossibile individuare le responsabilità del danno, potrà essere richiesto di risarcire collettivamente il danno stesso a tutti coloro che hanno usufruito di ciò che è stato danneggiato.

Art. 6 – Osservanza delle disposizioni di sicurezza e di prevenzione infortuni

Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nell’opuscolo informativo sulla sicurezza nella scuola che viene distribuito all’inizio di ogni anno scolastico ai nuovi iscritti.

In caso di infortunio di qualsiasi tipo, sia nelle aule che in palestra, l’allievo interessato, insieme all’insegnante alla presenza del quale è avvenuto l’infortunio, deve comunicare entro le ventiquattro ore successive al sinistro il fatto al Dirigente.

Art. 7 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Gli studenti devono frequentare regolarmente le lezioni. Di norma costituisce frequenza non regolare:

-l’assenza non giustificata

-il ritardo nell’ingresso o l’anticipo nell’uscita, quando diventino abituali e tali da compromettere l’attività didattico-educativa

Gli studenti devono rispettare le norme organizzative contenute nel Regolamento d’Istituto e le norme di sicurezza dettate dal D.lgs. 81/2008.

Gli studenti non devono ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell’attività a scuola e sono tenuti ad acquisire e mantenere un comportamento fondato sul rispetto di tutti. Costituisce violazione di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva, nelle parole e negli atti, della persona e del ruolo professionale di chi appartiene all’ambiente formativo.

Gli studenti non devono danneggiare il patrimonio della scuola, ma sono tenuti ad averne cura quale importante fattore di qualità della vita scolastica. Dei danni arrecati intenzionalmente risponde, anche in termini economici, lo studente responsabile.

Gli studenti non devono utilizzare dispositivi elettronici ed informatici vietati durante le lezioni e le verifiche.

Art. 8 – Sanzioni disciplinari

Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

– ammonizione verbale

– ammonizione scritta

– censura scritta

– allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

– esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Tali sanzioni disciplinari devono essere intese in un’ottica correttiva e non punitiva.

     
Ammonizione scritta
  • Mancanze ai doveri scolastici
  • Assenze non giustificate
  • Ingresso posticipato e/o uscita anticipata in maniera abituale
 Docente
Censura scritta
  • ripetute mancanze ai doveri scolastici, già sanzionate da almeno due ammonizioni scritte
  • violazione delle norme organizzative contenute nel Regolamento d’Istituto e/o delle
  • norme di sicurezza dettate dal D.lgs. 81/2008.
  • compromissione del regolare svolgimento dell’attività scolastica
  • allontanamento senza permesso anche durante le attività svolte al di fuori dell’edificio scolastico.
 Dirigente scolastico
Allontanamento

 

temporaneo dalla

comunità scolastica

  •  infrazioni disciplinari già  sanzionate da almeno due censure
  • offese alla persona e al ruolo  professionale del personale della scuola
  • comportamenti, dichiarazioni o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri   studenti
  • danni arrecati volontariamente alla persona, alla struttura scolastica, agli arredi, alle attrezzature
Consiglio di Classe, allargato ai rappresentanti   degli   studenti e dei genitori, per la sanzione  dell’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni

 

Consiglio d’Istituto per l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

Esclusione dallo

 

scrutinio finale   e/o non ammissione

all’esame di Stato

conclusivo del

corso di studi

  •  reato perseguibile d’ufficio o per il quale l’autorità giudiziaria abbia avviato un procedimento penale
  •  quando vi sia un pericolo per l’incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica
Consiglio d’Istituto per l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi

Art. 9 -Patto educativo di corresponsabilità

Contestualmente all’iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, di cui all’ art. 3 del D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglie . La sottoscrizione avviene all’inizio dell’anno scolastico.

Art. 10 -Frequenza delle lezioni

La frequenza delle lezioni è per gli alunni un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria. Durante le ore di lezione i docenti in orario possono autorizzare a uscire dall’aula un solo studente per volta, per breve tempo e per valide ragioni: la mancata partecipazione non autorizzata a singole lezioni viene segnalata alla famiglia e al consiglio di classe e può avere rilevanza sulla formulazione del voto di condotta.

Gli studenti sono chiamati a partecipare attivamente al dialogo educativo attraverso la correttezza, la puntualità, la fedeltà agli impegni e un costruttivo apporto alla vita scolastica; sono tenuti a presentare il libretto in caso di richiesta dell’insegnante, a restituire tempestivamente i compiti in classe debitamente firmati, esponendo eventualmente le proprie osservazioni.

Per gli studenti di tutte le classi, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali motivati e straordinari sono consentite deroghe al suddetto limite.

Art. 11- Vigilanza sugli alunni

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive) che vengono svolte in orario scolastico. Per gli studenti, se l’attività prevede l’uscita dalla sede scolastica è necessaria l’autorizzazione dei genitori per i minorenni.

Durante l’intervallo delle lezioni il personale docente di turno, coadiuvato dal personale non docente, è responsabile del comportamento degli alunni e sorveglierà il corridoio o settore di atrio affidatogli in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Al termine delle lezioni l’uscita degli studenti avverrà sotto la responsabilità del personale docente in orario.

Durante l’ingresso e l’intervallo delle lezioni il personale non docente coadiuverà il personale docente incaricato di sorvegliare il comportamento degli alunni e il corridoio o settore di atrio affidatogli in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Il regolare svolgimento delle assemblee studentesche, di Classe e di Istituto, è affidato, oltre che alla cura del personale docente in servizio, anche alla cura del personale non docente in servizio durante il loro svolgimento.

Art. 12 -Motivazione delle assenze dei figli da parte dei genitori

I genitori degli alunni iscritti all’Istituto per la prima volta dovranno ritirare personalmente il libretto presso lo sportello della segreteria e depositare la loro firma. Tutti gli altri genitori firmeranno il libretto nell’apposito spazio. In caso di smarrimento del libretto personale, i genitori devono personalmente notificare in segreteria la perdita e ritirare e controfirmare il libretto nuovo.

Le motivazioni delle assenze, presentate per iscritto dai genitori (o dallo studente, se maggiorenne), sull’apposito libretto personale, saranno accettate dal docente della prima ora in servizio nella classe.

Ai genitori si chiede di collaborare con la scuola nel perseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi, anche controllando periodicamente il libretto dei voti e delle assenze e i compiti in classe, intervenendo alle udienze con i docenti, sia a quelle mattutine settimanali, sia a quelle generali pomeridiane e prendendo visione delle eventuali comunicazioni scritte, redatte periodicamente dal Consiglio di Classe o dal Dirigente e inviate per posta tramite la Segreteria della scuola o scritte sul diario.

Art. 13 -Annotazione delle giustificazioni delle assenze degli alunni da parte dei docenti

È’ competenza dell’insegnante della prima ora richiedere le motivazioni delle assenze e annotare la giustificazione sul registro di classe. Nel caso l’allievo non presenti la motivazione dell’assenza, l’insegnante della prima ora lo ammette in classe, annotando sul registro di classe tale mancanza. Se il giorno successivo lo studente non presenterà la motivazione, l’insegnante della prima ora segnalerà il caso al Dirigente. Il Dirigente scolastico farà avvertire la famiglia, in modo da poter regolarizzare la situazione. Le assenze ingiustificate incidono sul voto di condotta.

Il docente coordinatore del Consiglio di Classe provvede mensilmente al controllo delle assenze giustificate e ad avvertire le famiglie in caso di assenze non giustificate, di assenze prolungate o di numerose assenze saltuarie.

Art. 14 -Ritardi di singoli allievi e loro giustificazione

Gli allievi in ritardo sono ammessi in classe dal docente presente in classe.

Art. 15 -Uscite anticipate di singoli allievi

I docenti possono autorizzare i singoli alunni a lasciare la scuola prima del termine delle lezioni esclusivamente per casi straordinari e gravi, opportunamente documentati, dietro presentazione di richiesta scritta; tale uscita anticipata sarà annotata sul registro a cura dell’insegnante in orario. Gli alunni maggiorenni potranno lasciare autonomamente la scuola, mentre i minorenni dovranno essere accompagnati da uno dei genitori o da un suo incaricato fornito di delega scritta.

Il numero delle uscite anticipate per alunno sarà monitorato dal Coordinatore del Consiglio di Classe, che, in caso di uscite anticipate ripetute, segnalerà il fatto alla famiglia.

Art. 16 – Entrate posticipate o uscite anticipate di intere classi

Il dirigente può autorizzare per iscritto e in casi eccezionali l’intera classe all’entrata posticipata o all’uscita anticipata. L’entrata posticipata o l’uscita anticipata sarà comunicata alle famiglie degli studenti minorenni con almeno un giorno di anticipo mediante avviso scritto. Agli studenti maggiorenni l’uscita anticipata potrà essere concessa anche senza preavviso.

Art. 17 – Esonero dalle attività sportive

Gli alunni esonerati totalmente o parzialmente dalle attività sportive devono comunque presenziare e partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le particolari condizioni soggettive. In sede di scrutinio essi riceveranno la valutazione per la parte teorica della materia.

L’esonero temporaneo o annuale dagli esercizi di scienze motorie per periodi superiori a sette giorni è concesso solo per motivi di salute. A tal fine deve essere presentata la seguente documentazione:

1) domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente scolastico e firmata da un genitore;

2) certificato del medico attestante il motivo di salute, le attività sportive dalle quali l’allievo deve essere esonerato e la durata

dell’esonero stesso. Per periodi inferiori a sette giorni è considerata valida la sola richiesta dei genitori.

Art. 18 – Diffusione del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà esposta in bacheca, sarà distribuita all’inizio di ciascun anno agli studenti che si iscrivono per la prima volta al Liceo e a tutti i docenti di nuova nomina o trasferiti o assegnati a questo Liceo e sarà altresì pubblicata sul sito del Liceo.

Art. 19 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’affissione all’albo della scuola e rimane valido sino ad eventuali modifiche o integrazioni che potranno essere apportate dal Consiglio d’Istituto con voto favorevole della maggioranza dei componenti.