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Regolamento Disciplinare Relativo a Prevenzione di Bullismo e Cyberbullismo


Allegato n°1 al regolamento di istituto

Il presente allegato, approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n°92 del 14 giugno 2018, è parte integrante del Regolamento di Istituto

Premessa

Lo sviluppo delle tecnologie in ambito comunicativo ha determinato, accanto al bullismo, il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei social media e l’uso degli smartphone. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato. E’ importante affrontare questo fenomeno, anche attivando sinergie tra le istituzioni e le famiglie e gli studenti stessi, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità e l’empatia verso le vittime.

Il tema della prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo è da considerare in modo collegato ai temi affrontati dalle Linee Guida Nazionali Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione (previste dall’art. 1 comma 16 L. 107/2015) in cui si mette in guardia dalle forme di incitamento all’odio e dall’abitudine all’osservazione passiva dei comportamenti discriminatori. Nel documento citato si prospetta come possibile soluzione la valorizzazione della dimensione della libertà positiva offerta dalla rete come “libertà di esprimere le proprie idee, aperte all’incontro e al confronto con l’altro, in relazione con le opportunità che offre la società circostante, compresa quella del Web”. Pertanto il Liceo si impegna a favorire la crescita della cultura della legalità e della cittadinanza attiva attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti dell’istituzione scolastica (vedi Prevenzione e intervento). E’ però anche importante dotarsi degli strumenti per riconoscere i fenomeni negativi in atto e intervenire efficacemente per contrastarli.

 

Definizione

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:

  la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione da parte del gruppo, specie se reiterata;

  l’intenzione di nuocere

  l’isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

  Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

  Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.

  Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

 Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

 Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

 Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

 Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.

 Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

 

Fonti normative

ll bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

 dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

 dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

 dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

 dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

 dalla Direttiva MIUR n°1405/06;

 dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

 dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

 dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

 dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

 

Prevenzione e intervento

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti,

il Dirigente scolastico

• individua attraverso il collegio dei docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;

• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica

il referente del “ bullismo e cyberbullismo ”

• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo

• coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;

• si rivolge a partner e oganismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio;

il collegio docenti

• promuove scelte didattiche ed educative, corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;

• promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

il consiglio di classe

• favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

i docenti

• intraprendono azioni calibrate rispetto alle esigenze dell’utenza e valorizzano nell’attività didattica spazi di riflessione relativi alla convivenza civile e alla trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet

i genitori

• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

• sono attenti ai comportamenti dei propri figli;

• vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

• conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

gli alunni

• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti.

 

Norma da osservare

In aggiunta alle norme di comportamento già presenti nel Regolamento d’Istituto

 sono vietati tutti i comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo

 non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni

vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali

di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

 durante le lezioni o le attività didattiche in genere non si possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del

docente.

 

Sanzioni disciplinari

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Per ciò che riguarda il cyberbullismo, si ricorda che la L. n° 71 del 2017 prevede, per gli studenti tra 14 e 18 anni, anche in mancanza di querela o denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, l’ammonimento da parte del questore.